I.C.I. IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
In applicazione del recente Decreto Legge n° 93 del 27.05.2008, art. 1, dall'anno 2008 NON SI PAGA PIÙ l'I.C.I. per ABITAZIONE PRINCIPALE e PERTINENZE con esclusione degli immobili censiti in categorie catastali A/1 - A/8 - A/9
I.C.I. 2011: come, dove, quando. Scarica in questa sezione la tabella riepilogativa di aliquote e detrazioni.
ALIQUOTE I.C.I. Anno 2011
Confermate con deliberazione C.C. n° 13 del 2007
Immobili di categoria A/1, A/8, A9, adibiti ad abitazione principale e loro pertinenze 5,50 per mille con detrazione totale annua di 103,29
alloggi (di proprietà di sole persone fisiche, con esclusione di società, associazioni ed enti vari) affittati con contratto di locazione regolarmente registrato, ad un soggetto che lo utilizzi come abitazione principale. 5,50 per mille.
Unità immobiliari non locate 7,00 per mille
Ogni altro tipo di immobile e sue pertinenze 6,00 per mille.
c/c POSTALE 12932117 intestato a:
COMUNE DI POLLONE - I.C.I.
SCADENZE:
16.06.2011 - 1^ RATA (acconto) o SOLUZIONE UNICA
16.12.2011 - 2^ RATA (saldo)
Per qualsiasi informazione potete recarvi presso l'Ufficio TRIBUTI, al primo piano del Comune di Pollone nei seguenti orari:
Martedì 14,00 16,30
Mercoledì 09,00 11,30
Giovedì 14,00 16,30
Con deliberazione C.C. n° 57 del 2009 sono stati individuati i valori indicativi ai fini degli accertamenti tributari delle aree edificabili.
Troverete lo stralcio della deliberazione da poter visionare, in questa pagina.
Con deliberazione C.C. n° 15 del.2007 è stato modificato e riapprovato il Regolamento Comunale sull'Imposta Comunale sugli Immobili, che è possibile visionare in questa pagina.
INFORMATIVA ICI
L'imposta deve essere pagata dal proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli a qualsiasi uso destinati. Se sugli immobili sussistono dei diritti reali di usufrutto, uso od abitazione, enfiteusi e superficie, saranno i beneficiari del diritto a dover effettuare il versamento. L'ICI è versata dai locatari in caso di locazione (leasing) e dai concessionari di aree demaniali.
La base imponibile è il valore degli immobili o dei terreni assoggettati all'imposta.
Nel caso dei fabbricati il valore viene determinato moltiplicando la rendita catastale (aumentata del 5%) per un coefficiente che cambia a seconda della destinazione d'uso del fabbricato.
- Categorie A (tranne A/10), C (tranne C/1) = rendita x 100
- Categorie A/10 e D = rendita x 50
- Categorie B = rendita x 140
- Categoria C/1 = rendita x 34
Per gli immobili di categoria D non censiti in catasto, posseduti interamente da Impresa, il valore viene determinato sulla base dei costi contabilizzati nel libro dei cespiti, opportunamente moltiplicati per i coefficienti di rivalutazione indicati annualmente con decreto ministeriale).
Nel Comune di Pollone i terreni agricoli sono esenti dal pagamento dellICI in quanto si trovano su terreni montani.
Nel caso di terreni fabbricabili il valore è quello di mercato - valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno d'imposizione. Il Comune ha individuato i valori di mercato minimi delle aree edificabili, validi ai fini degli accertamenti tributari, con deliberazione C.C. n° 57 del.2009.
Abitazione principale
L'abitazione principale è l'unità immobiliare (alloggio) dove il contribuente ha stabilito la propria residenza anagrafica. E' tuttavia fatta salva la possibilità di dimostrare con comprovante documentazione, che la dimora abituale è in un immobile diverso da quello della residenza anagrafica. Se il contribuente utilizza più abitazioni, può considerare come abitazione principale una sola di esse.
Sono considerate abitazioni principali con conseguente esenzione dell'ICI, le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.
Sono considerate abitazioni principali con conseguente esenzione dell'ICI, quelle concesse in uso gratuito solo a parenti in linea retta entro il 2° grado (es. nonni/nipoti - genitori/figli, e viceversa). I famigliari a cui viene concesso l'uso gratuito debbono avere lo stato di famiglia distinto da quello del concedente.
Per l'applicazione dell'agevolazione, è necessario compilare e consegnare all'ufficio Tributi, l'apposito modello in distribuzione presso l.'Ufficio tributi; l'applicazione decorrerà dal 1° del mese successivo alla presentazione della comunicazione.
Sono equiparate alle abitazioni principali le unità immobiliari possedute da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non siano locate o date in uso a terzi.
Per i cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di diritto reale in Italia, a condizione che non risulti locata o data in uso a terzi. Sono equiparate alle abitazioni principali le pertinenze (garage o box o posto auto, soffitta, cantina, ecc.), anche se distintamente iscritte a Catasto, destinate in modo durevole al servizio dell'abitazione principale, ancorché possedute a titolo di proprietà o di altro diritto reale da persone fisiche conviventi con il possessore della predetta abitazione principale.
Per l'ex coniuge non assegnatario di casa coniugale.
Benefici ICI sono stati previsti per l'ex coniuge proprietario che, in conseguenza di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulti assegnatario della casa coniugale. In particolare l'ex coniuge non più residente nella casa coniugale, è esente, per la quota di sua proprietà, a patto che non possegga un'abitazione di proprietà o altri diritti reali su immobili situati nello stesso Comune.
Detrazioni per abitazione principale (per immobili di categoria A/1, A8, A/9)
La detrazione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione per abitazione principale.
Se l'alloggio è adibito ad abitazione principale da più contribuenti, la detrazione spetta a ciascuno di essi in parti uguali (non è proporzionale alla quota di proprietà).
Se l'ammontare della detrazione di imposta per l'abitazione principale risulta superiore all'imposta dovuta per l'abitazione principale, la parte residua deve essere dedotta dall'imposta dovuta per le pertinenze.
La detrazione deliberata dal Comune di Pollone per l'anno 2010 è pari ad 103,29.
Per l'ex coniuge non assegnatario di casa coniugale.
L'articolo 1, comma 6, della Finanziaria 2008 prevede che il coniuge separato o divorziato, non assegnatario dell'ex casa coniugale attribuita all'altro coniuge, ha il diritto di fruire dell'esenzione oppure di tutte le agevolazioni ICI relative all'abitazione principale:
- aliquota ridotta (immobili di categoria A/1, A/8, A/9);
- detrazione d'imposta di 103,29 euro;
Tali benefici spettano in proporzione alla quota posseduta e a condizione che il coniuge non assegnatario non possieda altro immobile ad uso abitativo nel medesimo comune in cui è ubicata l'ex casa coniugale.
Denuncia di variazione
Dal 1° gennaio 2007, l'art. 1, comma 175, è stata abrogata la comunicazione di variazione. Con deliberazione C.C. n° 15 del 28.03.2007 è stato pertanto reintrodotto l'obbligo della denuncia di variazione I.C.I..
La dichiarazione delle variazioni è da effettuarsi entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui il possesso o le modificazioni hanno avuto inizio, con la sola individuazione dell'unità immobiliare interessata.
Versamenti
I versamenti possono essere effettuati sul conto corrente postale n° 12932117 intestato a COMUNE DI POLLONE - SERVIZIO TESORERIA - I.C.I.
Il versamento può essere effettuato in due rate nei seguenti termini:
acconto: entro il 16.06.2011, versamento del 50% dell'imposta dovuta, calcolata con le aliquote e le detrazioni dell'anno precedente(*); per gli anni 2010 e 2011 le aliquote coincidono.
saldo: entro il 16.12.2011, versamento dell'imposta dovuta per l'intero anno, calcolata con aliquote e detrazione dell'anno in corso, detraendo quanto pagato in acconto.
Oppure in un'unica soluzione: 100% dell'imposta dovuta per l'intero anno in corso, entro il 16.06.2011.
In base alla normativa vigente, i versamenti dellICI possono altresì essere effettuati tramite modello F24, e a tali fine si ricorda che il codice catastale del Comune di Pollone è G798.
In base all'art. 1, comma 166 L. 296/2006 gli importi devono essere pagati arrotondando all'euro per difetto se la frazione è inferiore od uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo
I versamenti eseguiti da un contitolare sono considerati regolarmente eseguiti anche per conto degli altri; si prega in tal caso, di consegnare comunicazione scritta all'Ufficio delle Relazioni con il Pubblico.
Compensazioni
Con deliberazione C.C. n° 12 del 28.03.2007, ai sensi dell'art. 1, comma 167, della legge 27.12.2006, n° 296, le somme per le quali il Comune ha riconosciuto al contribuente il diritto al rimborso possono essere compensate con le somme dovute a titolo di tributo. Il contribuente potrà procedere alla compensazione solo previa autorizzazione dell'ufficio tributi, nella quale sarà specificato l'importo esatto da compensare.
Valori minimi delle aree edificabili stabiliti con deliberazione di Giunta Comunale.
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Descrizione
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Valore adeguato dal 01.01.2010
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Zone destinate ad attività economiche in ambito urbano consolidato BC
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Euro 16,00
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Zone destinate ad attività miste, artigianali e commerciali esistenti BM
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Euro 16,00
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Zone destinate ad attività artigianali e produttive esistenti BI
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Euro 16,00
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Zone residenziali di completamento edilizio CRI
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Euro 47,00
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Aree subordinate a concessione convenzionata CRI/c
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Euro 31,00
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Zone residenziali di completamento urbanistico CRII
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Euro 47,00
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Aree subordinate a concessione convenzionata CRII/c
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Euro 31,00
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Zone residenziali di nuovo impianto CRIII
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Euro 31,00
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Zone destinate ad attività produttive di nuovo impianto DI
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Euro 26,00
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